Deposito temporaneo di rifiuti cimiteriali
La Scrivente, occupandosi di gestione di impianti cimiteriali sull’intero Territorio Nazionale, gestisce i cimiteri cittadini di un Comune, organizzati in uno capoluogo e altri frazionari; detto Comune ha creato, all interno di un cimitero frazionario, un sito di stoccaggio temporaneo ove, secondo loro prescrizione, dovremmo conferire i rifiuti cimiteriali prodotti dall attivit di esumazioni ed estumulazioni di tutti i cimiteri comunali.
Quesito: possiamo ottemperare a ci che ci viene chiesto dal Comune?
Servizi Ambientali e Cimiteriali Srl Sant’Angelo a Fasanella (Sa)
Il semplice trasferimento da un cimitero all’altro di rifiuti cimiteriali, svolto da un gestore di cimitero, determina il fatto che non si ricade più nel caso del deposito preliminare (difatti il deposito temporaneo può essere tale solo nel luogo di produzione del rifiuto): unificare il centro di raccolta dei rifiuti c/o un unico cimitero, rappresenta un’attività di messa in riserva (R13), soggetta a disciplina autorizzativa in regime semplificato (art. 214 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). [Circolare Rifiuti cimiteriali SEFIT Federutility n1887-2009 punto 3]
Il concentrare tutti i rifiuti cimiteriali in un unico cimitero quindi è possibile se si è ottenuta l’autorizzazione dalla Regione ad eseguirvi le due operazioni previste nell’Allegato C del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
– R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, per successivo recupero; esempio metalli e zinco, ed anche rottami edili, qualora si avviino a recupero e non a discarica. In genere è più conveniente avviare a recupero. E’ escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, per il quale non necessita autorizzazione.
– D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, per successivo avviamento a discarica, che può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12. Possono essere inclusi i rifiuti assimilabili agli urbani come residui da esumazioni/estumulazioni, che andranno avviati a incenerimento e i rifiuti edili qualora avviati a discarica.
Le Regioni in genere delegano questa autorizzazione ad altri Enti: nel Veneto alle Province. Viene in genere coinvolta con un parere anche l’ARPA. L’autorizzazione, specie se con procedura semplificata è abbastanza agevole ottenerla.
L’autorizzazione si ottiene qualora il sito risponda alle caratteristiche richieste dalla normativa.
Il trasporto del materiale da un cimitero all’altro va accompagnato dagli usuali formulari compilati.
Per una trattazione più esauriente sull’argomento si vedano i documenti:
– Gestione dei rifiuti cimiteriali
– Circolare SEFIT n.1887-2009