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Progettazione in ambito cimiteriale – procedura e competenze
Dovendo procedere alla realizzazione di nuovi blocchi di loculi all’interno dell’area cimiteriale, avendo poca esperienza nel campo, chiedo se il parere ASL vada comunque richiesto sulle nuove realizzazioni e se gli architetti abbiano competenza sulla richiesta di opere igienico-sanitarie.
Studio di architettura
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La realizzazione di Fabbricati funerari (corpi colombari e/o tombe private) sono edilizia cimiteriale assoggettata alle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa del Regolamento di Polizia mortuaria nazionale (DPR 285/1990 e sue Circolari Ministeriali se recepite dalla normativa di settore regionale e/o comunale) nonché dalla Normativa Regionale e dalla più specifica (in genere) Normativa Comunale, e alla normativa antisismica. Tutte le condizioni normative di materia funeraria (di Polizia mortuaria) sono finalizzate alla acquisizione dell’agibilità per la sepoltura del Corpo edilizio al termine della sua costruzione.
Pertanto un fabbricato funerario di cimitero dovrà soddisfare e rispettare i dettami del Piano regolatore cimiteriale o del Piano cimiteriale (comunale) se esistente.
Il cimitero è area di pubblico demanio, spazio pubblico con strutture pubbliche per le quali vige il DPR 503/1996 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici); si adeguano i percorsi principali e gli edifici comuni quali la cappella i servizi e la camera mortuaria. Attenzione anche a non creare dislivelli non valicabili dai disabili per accedere ai colombari.
In genere i fornitori dei loculi prefabbricati forniscono assieme ai loculi la documentazione e dichiarazioni antisismiche, ma al momento del progetto la si deve fare.
Anche se si trattasse di Comune in area a bassa sismicità si effettua comunque l’autorizzazione sismica e non il mero deposito del progetto esecutivo strutturale anche se accompagnato da una dichiarazione del progettista che garantisca il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni e la congruità tra progetto esecutivo strutturale e progetto architettonico.
DPR 285/90 Art. 76 – Tumulazione
… omissis …
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
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Al termine della edificazione saranno quindi necessari il Collaudo strutturale ed il Collaudo Tecnico-Amministrativo (che distingue l’opera pubblica). Per poter redigere il Collaudo tecnico-amministrativo sarà necessario acquisire l’agibilità o l’usabilità rilasciata dall’ASL (ovvero dal Certificato di Conformità edilizia che rilascia il comune al termine delle verifiche relative agli allacci fognari, collaudo statico, accatastamento e Nulla Osta Ufficio di Igiene).
L’ASL competente per territorio dovrebbe accertare sul posto, alla comunicazione della fine lavori (ma non del Verbale di conclusione dell’appalto) la pendenza delle solette di appoggio del feretro dei loculi realizzati, la loro dimensione utile netta (quindi spazio deposito feretro +, a parte, gli spazi necessari per posizionare la lastra di chiusura del loculo quando si opererà la tumulazione del feretro, gli spazi per il collegamento elettrico dell’eventuale lampada votiva (da prevedere anche se servizio a domanda individuale quindi non obbligatorio) ed infine lo spazio della lapide (qui considerando il caso in cui sia “rientrante” per ripararla dalle intemperie (nel caso i loculi siano privi di portico o pensilina) oppure nel caso si voglia rendere protetti gli arredi funerari (vasi, lampade votive, ecc.) dalla possibile esposizione al danneggiamento (involontario) per imperizie nelle manovre delle scale a carrello, da parte dei dolenti, per accedere alla pulizia delle lapidi generalmente poste dalla 3° fila dal basso in su. In genere non lo fanno.
Si veda anche Procedura di progettazione di opere cimiteriali.
L’edilizia cimiteriale è edilizia civile quindi è ambito e competenza sia dell’Architetto che dell’Ingegnere essendo un insieme di norme edilizie, tecniche ed anche sanitarie ma non prettamente sanitarie.
La stesura dei Piani Cimiteriali è materia prettamente di natura Igienico Sanitaria in quanto previsti dalla Normativa che fa riferimento alla legge dello Stato, preordinata, che è il Testo Unico delle leggi sanitarie N. 1265/1934, quindi la competenza esclusiva è dell’Ingegnere. Vedi anche Consiglio di Stato, sentenza 22 maggio 2000 n. 2938.
Si consideri infine che per entrambe le due tipologie di competenze sopra descritte esiste una ulteriore condizione che può riscattare il ruolo dell’architetto e sono le eventuali condizioni, o vincoli di natura paesaggistica ovvero architettonica, storica, testimoniale e cioè quando il cimitero o l’area in cui è sito il cimitero ricade in ambito assoggettato a regimi di cui al D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). I procedimenti a tale riguardo sono esclusiva competenza dell’architetto.
Infine, si informa che questo portale sulla materia cimiteriale è di fatto un portale di servizio, gratuito. Ha posto a disposizione dei visitatore il settore “Documentazione” in testata, dove si possono trovare esempi, schemi grafici, modelli utili.