Recinzione in area soggetta a vincolo cimiteriale
E’ possibile realizzare una recinzione costituita da paletti in ferro e rete elettrosaldata, senza alcuna opera muraria, di un fondo agricolo posto nella fascia di rispetto cimiteriale (200 mt)?
Ho riscontrato orientamenti diversi nelle varie sentenze sia del TAR che del Consiglio di Stato.
Il TAR Campania, per esempio, con la sentenza n. 7333/2018 ritiene che la posa di sei paletti infissi nel suolo, destinati a sorreggere una recinzione di rete metallica senza opere murarie, costituisce un manufatto di limitato impatto urbanistico e visivo, essenzialmente destinato al solo scopo di delimitare la proprietà per separarla dalle altre, per cui l intervento non richiede il rilascio di un permesso di costruire, fatta salva ovviamente l’osservanza dei vincoli paesaggistici (cfr. TAR Brescia, sez. II, 25/9/2018, n. 907; TAR Roma, sez. II, 4/9/2017, n. 9529; Cons. St., sez. IV, 15/12/2017, n. 5908).
Studio tecnico
la perimetrazione ex novo di una proprietà è un’opera edilizia, quindi non rientra nella dizione “attività edilizia libera” che principalmente riguarda la manutenzione ordinaria (o a volte anche la straordinaria) delle opere tese al mantenimento del bene.
Ma spulciando fra le sentenze si ricava:
TAR Campania 2017 (1): una recinzione in stanti e rete non richiede titolo edilizio; se presenti muretti e cordoli serve DIA o SCIA.
TAR Marche 2016 (2): non serve la DIA se si tratta di sostituzione di vecchia recinzione in stanti e rete essendo opera di manutenzione ordinaria
Cassazione Civile 1991 (3): una recinzione o muro di cinta non costituisce vincolo ai fini del rispetto dei limiti delle distanze.
TAR Umbria 2013 (4): una recinzione in stanti e rete o in legno, senza presenza di muretti o cordoli non richiede autorizzazione edilizia se non ricadente in area sottoposta a vincoli
Bisogna tener presente che le sentenze si riferiscono a casi specifici, per cui non è detto che tengano conto di tutte le possibili situazioni.
La sentenza del TAR Umbria ci sembra la più aderente al nostro caso, in quanto si opera in area soggetta a vincolo.
E la ratio ci sembra condivisibile: si pensi all’effetto di stendere una recinzione in area soggetta a vincolo paesaggistico o a vincolo stradale, e, in questo caso, all’effetto di una recinzione in area soggetta a vincolo per possibili ampliamenti cimiteriali (DPR 285/90); la presenza di una recinzione potrebbe influire sulla rendita catastale e quindi sul valore dell’esproprio.
(1) – TAR Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) con sentenza n. 735/2017, non richiede titolo edilizio una recinzione costituita da rete metallica sorretta da paletti in ferro a “T”, senza opere murarie, avente un ridotto impatto visivo e quindi non comportante una permanente e apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi. Diversamente, la realizzazione di muri di cinta, cordoli in calcestruzzo o simili vanno assoggettati al regime della DIA o, in seguito, della SCIA ovvero al regime del permesso di costruire, a seconda della loro entità e dell’impatto, per dimensioni e tipologia, che generano sull’ambiente circostante in termini di trasformazione urbanistica o edilizia.
(2) – TAR Marche con sentenza n. 325/2016 ha dichiarato illegittima l’ordinanza di demolizione motivata sul solo presupposto dell’assenza di una DIA, trattandosi di una recinzione (una rete metallica sorretta da pali) di un suolo di proprietà, che costituisce attività di edilizia libera, rientrante fra le manifestazioni lecite del diritto di proprietà. Il ricorrente sostiene di aver sistemato una vecchia recinzione già esistente e che la stessa insisteva ed insiste interamente su suolo di proprietà privata, dell’altezza di circa 1,20 mt, su cui poggia una rete in plastica con sovrapposizione di una rete metallica, dell’altezza complessiva di 1,50 mt, il tutto per una lunghezza di circa 40 mt, realizzata sul lato a valle della sua proprietà quindi intervento non soggetto ad alcuna autorizzazione o concessione, in quanto espressione dello jus excludendi alios inerente al diritto di proprietà realizzata non come nuova costruzione, bensì opera di manutenzione ordinaria – come tale non soggetta a DIA – ai sensi del Regolamento edilizio comunale.
(3) – Cassazione Civile (rif. n. 2940/1992 e n. 5472/1991): non costituisce costruzione rilevante a fini del rispetto dei limiti delle distanze, per la funzione che svolge, il muro di cinta con altezza non superiore ai tre metri (art. 878, primo comma, c.c.: “il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873”).
(4) – – TAR Umbria con aentenza n. 293/2013, «La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, non comportando una trasformazione morfologica del territorio, ma piuttosto l’estrinsecazione lecita dello ius excludendi alios immanente al diritto di proprietà; non sono pertanto necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie ricadente in area non sottoposta a vincoli.