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Dimensioni dei loculi
Il punto 13.2 della circolare min.san. 24/1993 recita “Per le nuove costruzioni è PREFERIBILE che siano garantite ecc ecc”.
Ora se i loculi che ho progettato hanno lunghezza 2,20 m al posto dei “preferibili” 2,25m il tecnico comunale mi può imporre tale misura?
“Preferibile” non è sinonimo di “obbligatorio”. Sbaglio?
Professionista incaricato
Secondo la personale esperienza ed opinione in carenza di norma comunale è l’Asl competente del territorio, il Soggetto che ha titolo di richiedere di uniformare il progetto esecutivo di realizzazione dei nuovi loculi, alle indicazioni della Circolare: d’altronde si tratta di una circolare di materia sanitaria.
Inoltre si consideri che non potrà essere approvato il progetto definitivo (o se fosse il progetto definitivo-esecutivo) senza il parere dell’Asl competente.
L’ASL si riserverà di prevedere l’integrazione del progetto e solo averlo acquisito e visionato emetterà parere oppure potrà esprimere un parere condizionato di adeguamento degli elaborati esecutivi alle dimensioni previste dal punto 13.2 della Circolare Ministeriale n. 24 del 1993.
Si consideri che a termine della realizzazione dei lavori di realizzazione dei nuovi loculi, prima del loro uso è necessario il collaudo tecnico amministrativo che includerà anche il collaudo strutturale essendoci opere in cemento armato opportunamente dimensionate ai carichi indicati all’art. 76 del DPR 285/1990. Il Collaudatore dovrà verificare la rispondenza di quanto realizzato a quanto autorizzato e prescritto: non se ne esce!
Complimenti alla Redazione ed ai frequentatori di questo forum, finalmente si riesce a parlare di vari argomenti di noi poveri tecnici comunali addetti al confinato settore cimiteriale. Grazie.
La circolare, usando la dizione “preferibile”, non impone una misura.
Il committente però può imporre al progettista qualsiasi misura che non sia in contrasto con la normativa.
Se il tecnico comunale rappresenta il Comune per delega, ad esempio come dirigente, può imporre le misure che preferisce, a maggior ragione in questo caso, in cui le misure sono conformi ad un indirizzo ministeriale. Può essere ad esempio di interesse del Comune poter inserire nel loculo oltre al feretro anche urne cinerarie o cassette resti ossei, e una misura maggiore aiuterebbe l’operazione.
Naturalmente questo deve essere manifestato tempestivamente, in modo da non creare problemi alla progettazione, nel qual caso ci si dovrà accordare sull’eventuale compenso maggiore.
Se però nel disciplinare di incarico c’è la clausola che il committente si riserva di apportare le modifiche che ritiene opportune al progetto, può farlo in qualsiasi momento senza che vi si possa eccepire.
Diverso il caso in cui la misura di 2,25 sia contenuta in atti deliberativi o norme approvate in precedenza e a livello comunale, quali Regolamento di Polizia Mortuaria, Determine dirigenziali o Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale; in questo caso il progettista deve automaticamente aggiornare il progetto in quanto non congruente con la normativa vigente.
Inoltre l’uso di una misura minore di quella suggerita potrebbe portare l’ASL a dare un parere favorevole vincolato all’adeguamento della misura, causando ritardi nell’iter di approvazione.
Si consiglia pertanto di adeguare tale misura alle richieste del tecnico comunale.
Per approfondimenti sulla progettazione dei loculi e sulla gerarchia delle fonti normative, si veda la Risposta completa.
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