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Responsabile dei Servizi cimiteriali – Compiti, funzioni e competenze
Verrei avere un approfondimento circa la figura del Responsabile dei Servizi cimiteriali di cui alla L.R. Abruzzo n. 41/2012 art. 6 comma 7 – Compiti, funzioni e competenze. A mio avviso la polizia mortuaria rientra nella Categoria C – quella dei Vigili Urbani – per intenderci, in quanto detto responsabile svolge tra l’altro anche le mansioni di Ufficiale di Pubblica Sicurezza.
Comune di Pianella (PE)
Il comma 7 dell’art. 6 della L.R. Abruzzo n. 41/2012 recita:
“I comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.”
La stessa legge richiama la figura del Responsabile dei servizi cimiteriali:
– All’art. 17 – “Trasporto di cadavere”, al comma 5.
– All’art. 26 – “Esumazione ed estumulazione ordinarie”, ai commi 5 e 7.
– All’art. 27 – “Esumazione ed estumulazione straordinarie”, ai commi 1, 2,
4, e 5.
– All’art. 33 – “Consegna e destinazione finale delle ceneri” al comma 3.
La figura o le figure del “Responsabile dei servizi cimiteriali” o del “Responsabile del servizio di custodia cimiteriale” deriva(no) dalla trasformazione della figura del “Custode” in “responsabile del servizio” che è avvenuta con il DPR 285/1990. Difatti l’attuale art. 52, del Regolamento di Polizia mortuaria nazionale, recita: “Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali,devono assicurare un servizio di custodia …”: il precedente e corrispondente articolo era l’art. 50 del vecchio DPR 803/1975 che riportava: “… Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode. …”
Il Custode era una figura con compiti ampi ma precisi, sia di natura amministrativa ad es. la conservazione del verbale di consegna di urna cineraria al cimitero (vecchio art. 82), come la tenuta del registro cimiteriale, sia di natura amministrativa-organizzativa ad es. “regolare le esumazioni ordinarie” (ultimo comma del vecchio art. 83), che lo svolgimento operativo di sepolture, esumazioni-estumulazioni, ecc..
Con la trasformazione del custode in servizio di custodia, il responsabile della custodia è il Sindaco, che delega un dirigente che a sua volta può operare tramite personale comunale operativo o esternalizzare il servizio salvo supervisionarne il funzionamento.
Il Comune stabilisce come gestire questo servizio di custodia con disposizioni ad esempio nel regolamento di polizia mortuaria.
La recente L.R. abruzzese, indirizza i Comuni ad organizzare il “servizio di custodia cimiteriale” secondo la loro dimensione e articolazione o complessità del servizio da rendere ai propri cittadini. Lo strumento è il Regolamento cimiteriale e l’organizzazione degli uffici in sede locale.
Pertanto la differenziazione delle figure professionali o dell’apparato tecnico, giuridico-amministrativo-contabile, operativo, la scelta di dotarsi di uno specifico servizio con dirigente, funzionari e collaboratori, con propri capitoli di spesa ed entrata e con soluzione di gestione in economia diretta o esternalizzata, è facoltà del Comune così come del relativo inquadramento degli addetti.
Rimane l’essenza del lavoro precipuo: la gestione di un magazzino che principalmente accoglie, seppellisce e trasferisce cadaveri, recupera i defunti sotto forma di resti ossei o resti mortali, accoglie le urne cinerarie magari provvedendo alla dispersione del loro contenuto negli spazi appositi del cimitero, garantendo per ogni defunto una collocazione, il suo immediato e sicuro rintraccio, nonché la puntuale tenuta del catasto cimiteriale (1).
Si suggerisce di consultare:
– in “Forum” la Ns. risposta al quesito “Custode del cimitero – inquadramento”;
– nella rivista di materia cimiteriale-funeraria “I Servizi Funerari”, nr. 3 del 2013, l’articolo “Il custode del cimitero: compiti, ruolo e funzioni. Di Carlo Ballotta”.
Per quanto concerne la figura del pubblico ufficiale, la Redazione evidenzia che un dipendente pubblico lo è quando rappresenta l’ente pubblico (richiamo l’art. 357 del Codice Penale): “… Il pubblico ufficiale concorrere a formare la volontà dell’ente ed a rappresentarla davanti al privato – egli impegna l’amministrazione non solo sul piano contrattuale – ma anche sul piano del potere e dell’autorevolezza. …” da: LA RESPONSABILITA’ PENALE E DISCIPINARE DEL PUBBLICO UFFICIALE, di Dott. Avv. Fabio Petacci per Corso per Operatori di Polizia Locale (2004).
Per quanto concerne la figura della persona incaricata di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 (riformulato dalla Legge 86/1990), va considerata “la persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio”. Questi deve anzitutto trattarsi di un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e cioè emanati nell’esercizio delle potestà autoritative della pubblica amministrazione. (2)
NOTE
(1) Il Comune è obbligato (art. 52 del DPR 285/1990) a tenere il registro cronologico delle sepolture (è un anagrafe dei morti) ed a tenere conto di tutte le concessioni date, dei cambi di intestazioni (volture). E’ quindi una sorta di catasto di cimiteri.
(2) Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico art. 337 e ss. Del R.D. n. 1265/1934 e (oggi) dal DPR n. 285/1990, in particolare alle disposizioni contenute nelle norme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza del cimitero medesimo di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri. Tali compiti se non valgono all’attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa onde dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici mansioni di ordine di prestazioni di opera meramente materiale, deve concludersi che al detto custode va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell articolo 358 del C.P. (Cassazione Sez. VI 4/02/1999 – 7/04/1999 n. 443 CP 00, 628). Da: Attilio Carnabuci e Giuseppe di Martino “La Polizia Municipale – Competenze poteri e sanzioni. Problemi e casi pratici” Ed. Giuffrè Editore (2008)