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Recinzione nell’area a vincolo cimiteriale
Gradirei sapere se un cittadino privato può apporre una siepe con pali in legno a circa 2 dal muro del cimitero, inoltre sempre lo stesso cittadino ha messo un cancello in ferro attaccati a 2 pali in ferro con dentro cemento adiacente a 5 cm dal muro del cimitero, chiudendo la strada che costeggia il muro del cimitero. Il predetto cittadino sostiene che la strada è di sua proprietà. Inoltre il comune gli ha concesso la scia in sanatoria.
Chiedo se è possibile tutto sopra riportato.
Privato
1) – Le distanze dal confine di Alberature e siepi e loro altezze sono regolate del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262, LIBRO TERZO – Della proprietà, Titolo II – Della proprietà, Capo II – Della proprietà fondiaria, Sezione VI – Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, vedasi l’Art. 892 in calce in nota 1): distanze di mt 3 per alberature alto fusto, distanza mt 1,5 per alberature di non alto fusto e di mt 0,50 per siepi purché di altezza max. mt 2,50.
2) – Le Opere di recinzione del caso descritto, e cioè la realizzazione di una recinzione in pali in ferro e rete metallica con installazione di un cancello, sono opere che non richiedono una pratica edilizia ai sensi del DPR. 380/2001 bensì rientrano nell’alea della “attività edilizia libera”(1).
Sulla scorta di quanto descritto si valuta che il Cimitero esistente abbia la delimitazione particellare catastale coincidente con il perimetro murario, quindi il confine tra Cimitero e proprietà privata contermine è dato o coincide con la faccia esterna del muro del cimitero. Si ipotizza quindi che le acque meteoriche che dovessero essere raccolte da eventuali superfici di manufatti cimiteriali costruiti contro tale muro di cimitero o con la facciata esterna retrostante coincidente col filo muro cimiteriale, verranno raccolte con grondaie e pluviali scaricandole all’interno dello stesso cimitero.
Se lo stato delle cose fosse come descritto il vicino proprietario del terreno confinante con il cimitero ha potuto eseguire in diritto le opere, peraltro che se prive di muretti in mattoni o calcestruzzo, non abbisognerebbero di alcun titolo edilizio.
Sensata è l’osservazione che Lei parrebbe cogliere in merito ai problemi manutentivi che il comune avrà per eseguire lavori eventuali sull’esterno della faccia muraria di proprio confine ma se a suo tempo non ha provveduto a cautelare l’edificazione del cimitero con la necessaria fascia perimetrale di manutenzione e regimazione con fosso delle acque meteoriche, vorrà dire che affronterà, all’occorrenza, la richiesta di accesso in proprietà privata con eventuale riconoscimenti degli oneri eventualmente necessari per quanto connesso con le necessità operative per le lavorazioni da compiersi.
3) – Per quanto concerne il rilascio di SCIA in Sanatoria (detto che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria, prevista dall’art. 37 del DPR 380/2001 < “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”>, è definita quale titolo autorizzativo che consente la regolarizzazione di abusi edilizi), dobbiamo evidenziare che i dati scarni del presente Quesito in merito ci impedisce di fornire una risposta articolata a riguardo.
Infine si riportano i testi dei due articoli di Codice Civili vigenti, sopra citati:
• piantumazione di alberi/arbusti/siepi a confine di proprietà,
• muro di confine.
Art. 892 – Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine (2) :
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898];
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio (3) , proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 881 – Si presume (4) che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.
(1) L’apposizione di un cancello, in quanto intervento rivolto, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e funzionalità dell’immobile e quindi all’esercizio di una facoltà insita nel diritto di proprietà, non comporta di norma trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, la necessità del previo rilascio del permesso di costruire.
Inoltre, l’apposizione di un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, si inquadra tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, applicabile “ratione temporis”, per cui rientra fra le ipotesi di edilizia libera, con la conseguenza che non risulta suscettibile di incidere su valori paesaggistici protetti, salva l’esistenza di specifiche prescrizioni. Il cancello quindi non comporta realizzazione di nuova superficie edificata né tantomeno di volume, pertanto non richiede il permesso di costruire e in mancanza di esso non potrà, di regola, essere sanzionato con la demolizione.
(2) Si tratta di una norma derogabile; di conseguenza, è usucapibile come servitù il diritto a mantenere l’albero a distanza inferiore.
(3) La nozione di muro divisorio si ritiene essere quella dell’art. 881, con esclusione quindi dei muri divisori fra aree scoperte ed edifici. Non è considerata muro nemmeno la recinzione metallica.
(4) La presunzione si fonda sulla circostanza per cui esclusivamente il proprietario può costruire il piovente, sì da far cadere le acque piovane sul proprio suolo. È bene rammentare che l’art. 908 obbliga il proprietario di un edificio a costruire i tetti in modo tale che le acque piovane scolino nel suo fondo.
Gli artt. 880 e 881 sono correlati, perché il muro divisorio è in comune tra i due titolari solo ed esclusivamente se non siano applicabili le presunzioni previste dall’art. 881, e laddove i pioventi e gli altri segni siano presenti su entrambe le facciate del muro.