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Vincolo cimiteriale in caso di ampliamento del cimitero
Un ampliamento edilizio di una parte del cimitero obbliga a ridimensionare (ad ampliare il perimetro dei 50 metri al fine di avere sempre 50 dalla costruzione) la perimetrazione del vincolo cimiteriale, oppure entro il proprio limite cimiteriale l’ente pubblico puo’ costruire liberamente?
Architetto
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Il vincolo cimiteriale è sovrastante ad ogni vincolo urbanistico stante la sua natura igienico sanitaria.
Il che significa che il recinto cimiteriale deve distare almeno 50 metri da ogni costruzione privata soggetta a frequentazione di umani.
Sono esemplificativamente inclusi garages e piscine private, capannoni e accessori agricoli, escluse recinzioni, antenne e impianti tecnici, vasche industriali, pavimentazioni. Nell’area vincolata possono essere realizzate opere pubbliche quali strade e parcheggi, cabine elettriche e impianti gas ed acquedotti, parchi pubblici, canali, ecc… sempre che non impediscano l’eventuale possibilità di ampliamento del cimitero.
Pertanto la distanza di 50 metri dal centro abitato deve in ogni caso essere mantenuta, anche con eventuale rimodulazione del perimetro di vincolo, da approvare prima di ogni intervento con variazione del PRG, configurandosi come variante urbanistica.
Si possono collocare anche cimiteri per animali, considerati opere di pubblica utilità, salvo che il vincolo va a 50 metri dal recinto del cimitero per animali.
Tutto ciò non è necessario se all’interno della fascia di rispetto fosse già stata identificata nel PRG una area destinata ad ampliamento cimiteriale, che ovviamente già rispetti i 50 metri dalle abitazioni, nel qual caso si può procedere senza altre procedure. Attenzione al vincolo, che non sia scaduto; ci possono essere problemi in quanto non si espropria ma si paga a prezzi di mercato.
Per dettagli ed approfondimenti si veda la newsletter gennaio 2020 ed in genere i quesiti che appaiono mettendo “vincolo cimiteriale” in “cerca in forum”.